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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01)

Documenti allegati al ricorso monitorio - Produzione nel giudizio di opposizione - Scadenza dei termini assegnati per le produzioni documentali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Prova civile - produzione di documenti In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20584 del 31/07/2019 (Rv. 654947 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_183_6, Cod_Proc_Civ_art_638_3, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Civ_art_2719