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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecutorieta' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)

Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell'opposizione - Mancata riassunzione tempestiva del giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell'intero procedimento e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto - Erronea dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo - Rimedi - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Qualora la sentenza di merito di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia cassata con rinvio, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l'art. 653 c.p.c., secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, bensì il disposto dell'art. 393 c.p.c., alla stregua del quale all'omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio; in tale ipotesi, l'erroneità della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo inefficace deve essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione e non con la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., strumento utilizzabile quando il provvedimento revocando sia in contrasto col giudicato precedente e non con quello formatosi successivamente.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8114 del 23/04/2020 (Rv. 657598 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_656, Cod_Proc_Civ_art_615