Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - competenza - Cass. n. 11796/2020
Inderogabilità della competenza - Proposizione di domanda di garanzia impropria nei confronti della P.A. - Conseguenze - Separazione dei giudizi - Rimessione della domanda connessa al giudice competente.
L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11796 del 18/06/2020 (Rv. 658450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025, Cod_Proc_Civ_art_645
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