Procedimenti sommari - Procedimento sommario di cognizione - Preclusioni - Conversione del rito - Rilevanza di tali preclusioni nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento - Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - Necessità - Conseguenze.
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c.
prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13879 del 06/07/2020 (Rv. 658308 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_3, Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_166,
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cassazione
13879
2020