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Opposizione - Fatti costitutivi della domanda - Cass. n. 15224/2020

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Fatti costitutivi della domanda - Insussistenza al momento della richiesta del decreto o della emissione dello stesso - Irrilevanza - Sussistenza al momento della decisione sull'opposizione - Sufficienza - Conseguenze in tema di interesse dell'opponente a dolersi della soccombenza nel giudizio di opposizione - Fattispecie.

L''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione mediante il quale l'originario opponente si limitava a contestare la sussistenza dei caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all'epoca della proposizione della domanda monitoria).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020 (Rv. 658261 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_638, Cod_Proc_Civ_art_645

corte

cassazione

15224

2020