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Emissione del provvedimento monitorio – Cass. n. 29642/2020

Procedimenti sommari - opposizione - procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Emissione del provvedimento monitorio - Pagamento della sorte in data anteriore - Conseguenze - Spese processuali della fase monitoria - A carico dell'ingiungente - Fondamento.

La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_091

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cassazione

29642

2020