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Decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo – Cass. n. 27154/2021

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - mandato alle liti - Termine per l'opposizione - Decorrenza dalla notifica ex art. 643 c.p.c. - Oggetto della notificazione - Ricorso monitorio e decreto ingiuntivo - Procura rilasciata al difensore del creditore - Esclusione - Inesistenza o invalidità della procura - Deduzione mediante tempestiva opposizione - Necessità - Fondamento.

 

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l’eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l’eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_650

 

Corte

Cassazione

27154

2021