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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015

Inattività delle parti - Disciplina prevista per il rito ordinario - Applicabilità - Disciplina processuale antecedente e successiva la riforma del d.l. n. 112 del 2008 - Fissazione di una nuova udienza - Necessità - Reiterazione dell'assenza - Differenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015

Procedimento civile - cancellazione della causa dal ruolo - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015

La disciplina processuale dell'inattività delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito speciale del lavoro, sicché, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, va fissata (nel regime applicabile sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) una nuova udienza da comunicarsi a cura della cancelleria, mentre, in caso di reiterazione dell'assenza, nella vigenza dell'art. 181, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. n. 534 del 1995, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, e, a seguito della novella del 2008 (per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008), va dichiarata l'estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015