Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - cassazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18162 del 16/09/2015
Rito lavoro - Impugnazione proposta avverso il solo dispositivo della sentenza - Inammissibilità - Riproposizione dell'impugnazione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18162 del 16/09/2015
Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali, tra cui è essenziale la motivazione, e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c. Ne consegue che la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro il solo dispositivo della sentenza di appello letto in udienza, non comporta l'irreparabile consunzione del diritto d'impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempreché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18162 del 16/09/2015