Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16662 del 10/08/2015
Domanda di reintegra ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 - Domanda subordinata di riassunzione ex art. 8 della l. n. 604 del 1966 - Improponibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16662 del 10/08/2015
In caso di domanda di reintegra nel posto di lavoro avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, il cumulo di domande diverse è ammesso solo se siano basate su fatti costitutivi identici a quelli fondanti la richiesta di tutela reale, rispondendo la "ratio" della norma all'esigenza di assicurare una tutela reintegratoria sollecita e di evitare un ampliamento dell'ambito di applicazione del rito speciale, suscettibile di ricadute sulla qualità della risposta giudiziaria, sicché è improponibile la domanda di riassunzione ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, proposta dal lavoratore in via subordinata all'applicazione dell'art. 18 st.lav., attesa la diversità (in particolare, quanto al numero dei dipendenti e alla natura delle imprese datrici) dei rispettivi fatti costitutivi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16662 del 10/08/2015