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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza -procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01)

Poteri officiosi del giudice -Deroga alle regole codicistiche in materia di prova - Esibizione di cose e documenti - Consulenza d'ufficio contabile - Conseguenze.

Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019 (Rv. 656050 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_198, Cod_Civ_art_2697