Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01)
Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione a seguito di giudizio di rinvio - Applicazione del termine di sessanta giorni per impugnare - Decorrenza - Dalla comunicazione di cancelleria - Fondamento.
In tema di impugnazione del licenziamento, nell'ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st.lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell'apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, compreso quello di rinvio, che rappresenta una fase (seppur autonoma) dell'originario processo; pertanto, anche al ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso nel giudizio rescissorio di rinvio si applica il termine breve di sessanta giorni, che decorre dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, quale previsione speciale e derogatoria rispetto a quella generale di cui al novellato art. 133, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 32263 del 10/12/2019 (Rv. 656048 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_383