Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 (Rv. 656282 - 01)
Produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi - Condizioni - Acquisizione di ufficio - Limiti.
Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti,sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 33393 del 17/12/2019 (Rv. 656282 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_420_1, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Civ_art_2697