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Procedimenti in materia di lavoro – appello – Termine – Cass. n. 24034/2020

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - decreto di fissazione dell'udienza – notificazione - Termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Violazione - Conseguenze - Decadenza della parte - Esclusione - Fondamento - Condizioni.

Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24034 del 30/10/2020 (Rv. 659607 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_435

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2020