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Rito cd. Fornero – Cass. n. 6010/2023

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere - Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine ex art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Ragioni - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv.con mod. dalla l.n. 114 del 2014) - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c"), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6010 del 28/02/2023 (Rv. 667085 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_133

 

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Cassazione

6010

2023