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Procedimento civile - riassunzione, in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9130 del 21/04/2011

"Translatio iudicii" - Regime anteriore a quello di cui all'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Atto di prosecuzione del giudizio - Contenuto - Giudizio di tipo impugnatorio e di tipo cognitivo - Riproposizione della domanda e atto di riassunzione - Diversità - Fondamento - Fattispecie.

Anche nel regime della "translatio iudicii" antecedente l'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio va diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima. Pertanto, ove si passi da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio ad un giudizio esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve avere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del "petitum"; qualora, invece, il giudizio prosegua verso un giudizio con le medesime caratteristiche, l'atto di prosecuzione assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. del codice di procedura civile. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che - adito come giudice di legittimità, in riassunzione, dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del TAR - aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per nullità dell'atto di riassunzione conseguente ad insufficiente descrizione del fatto).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9130 del 21/04/2011