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Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005

Amministratore di condominio - Difetto di legittimazione processuale - Incidenza sulla valida costituzione del rapporto processuale e sulla legittimità del contraddittorio - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Limiti.

Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27450 del 13/12/2005