Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso giudice - Giudizio di cassazione - Riunione di ricorsi contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi - Ammissibilità.
La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. civ., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest'ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l'altro di assicurare l'economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005