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Procedimento civile - legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016

"Legitimatio ad causam" - Rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento - Effettiva titolarità del rapporto controverso - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016