Domanda proposta contro la Repubblica italiana - Legittimazione passiva del Presidente della Repubblica - Esclusione - Fondamento.
Lo Stato può essere convenuto in giudizio nelle persone del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei singoli Ministri competenti in riferimento alla materia controversa, e non anche del Presidente della Repubblica, il quale è estraneo al potere esecutivo, titolare di un autonomo potere "neutro", garante della Costituzione e dell'unità nazionale, e le cui attribuzioni e funzioni non ne implicano mai una partecipazione diretta all'amministrazione dello Stato-soggetto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16578 del 05/08/2016