Rappresentanza processuale - Presupposti - Rappresentanza sostanziale - Necessità - Conferimento della procura speciale per promuovere il giudizio per equa riparazione - Inidoneità - Fondamento.
In tema di rappresentanza processuale, la facoltà di nomina dei difensori e di conferimento della procura, riconosciuta soltanto al rappresentante sostanziale che sia tale in virtù di un atto scritto diverso dal mandato alle liti, non può derivare dal conferimento del potere di proporre il giudizio di equa riparazione, trattandosi del "proprium" in cui si sostanzia il requisito della specialità della procura (processuale) imposto ex art. 3, comma 2, della l. n. 89 del 2001 (nel testo applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16388 del 05/08/2016