Prova per testi non assunta per ritenuta incapacità a deporre - Mancata richiesta di revoca dell'ordinanza in sede di precisazione delle conclusioni - Conseguenze.
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (nella specie, la richiesta di prova per testi, per ritenuta incapacità a deporre) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16290 del 04/08/2016