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Giudice - istruttore - poteri e obblighi

Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - rilievo ufficioso di questioni - dovere di sottoporle alle parti - violazione - conseguenze - nullità della sentenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018

Nel sistema anteriore all'introduzione del comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018