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Procedimento civile - capacita' processuale - difetto di rappresentanza o di autorizzazione rilevato dal giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019 (Rv. 655788 - 01)

Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo anteriore alla l. n. 69 del 2019 - Sussistenza - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza.

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - In genere.

L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019 (Rv. 655788 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182