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Litisconsorzio necessario di natura processuale fra i coeredi – Cass. n. 28447/2020

Procedimento civile - giudice - responsabilita' - Litisconsorzio necessario di natura processuale fra i coeredi - Configurabilità - Costituzione in giudizio di uno degli eredi - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Mancata interruzione del processo per assenza della comunicazione della morte della parte – Irrilevanza - procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - In genere.

Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300

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cassazione

28447

2020