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Riassunzione tempestiva della causa – Cass. n. 5542/2021

Procedimento civile – riassunzione - Riassunzione tempestiva della causa a seguito di sentenza sulla competenza - Effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi davanti al giudice incompetente - Salvezza - Fondamento - Fattispecie.

Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo").

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5542 del 01/03/2021 (Rv. 660676 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_416, Cod_Proc_Civ_art_420_1