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Decreto di liquidazione del compenso al custode – Cass. n. 15712/2021

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Decreto di liquidazione del compenso al custode - Dicitura "rinuncia ai termini" apposta in calce allo stesso - Qualificazione - Rinuncia al termine per l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura - Rinuncia all'azione - Conseguenze.

 

La dicitura "rinuncia ai termini", apposta in calce al decreto di liquidazione del compenso al custode (nella specie, nominato nell'ambito di un procedimento penale) e dallo stesso sottoscritta equivale a rinuncia all'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002; in quanto tale, non è atto di rinuncia all'impugnazione, bensì atto di rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali, non necessita di accettazione della controparte e preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso, il cui riscontro, avente l'efficacia di un rigetto della domanda, si risolve in una valutazione in fatto rimessa al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente motivata.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15712 del 04/06/2021 (Rv. 661480 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_112

 

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2021