Indicazione nell'atto difensivo di indirizzo di altro difensore – Cass. n. 15783/2021
Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Comunicazioni e notificazioni - Difensori delle parti - Indirizzo di posta elettronica certificata - Omessa istituzione o comunicazione della PEC - Conseguenze - Indicazione nell'atto difensivo di indirizzo di altro difensore - Irrilevanza.
Le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo PEC, dovendo escludersi che la cancelleria sia tenuta ad effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di altro difensore presso il quale quello nominato abbia dichiarato di voler ricevere le notifiche.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15783 del 07/06/2021 (Rv. 661583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_136