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Successione a titolo universale di Agenzia delle Entrate – Cass. n. 15911/2021

Procedimento civile - successione nel processo - Soppressione "ex lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Riscossione delle imposte - a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - riscossione esattoriale - agenti della riscossione - Successione di Agenzia delle Entrate - Riscossione - Qualificazione - Successione ex art. 110 c.p.c. - Conseguenze sui processi pendenti - Interruzione del processo - Esclusione.

 

In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300

Corte Cassazione, Sez. U -, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021 (Rv. 661509 - 03)

 

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