Skip to main content

Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni – Cass. n. 33103/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - rinuncia - prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - decadenza - Impugnazioni civili - appello - prove - in genere - Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità – Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie – Condizioni - Fattispecie.

 

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie la S.C. in una controversia in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del "dominus" si era riportato "ai propri scritti ed atti", omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33103 del 10/11/2021 (Rv. 662750 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346

 

Corte

Cassazione

33103

2021