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Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Cass. n. 33562/2021

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Revoca per avere la parte agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave - Adozione con separato decreto ex art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Autonomia del procedimento di opposizione ex art. 170 anche con riguardo alle parti.

 

La revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio dell’opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", ma intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33562 del 11/11/2021 (Rv. 662805 - 01)

 

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Cassazione

33562

2021