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Autorizzazione all'astensione del giudice – Cass. n. 4768/2022

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Autorizzazione all'astensione del giudice - Revoca - Forma scritta - Necessità - Ragioni - Mancanza - Conseguenze.

 

L'autorizzazione del giudice ad astenersi, resa dal capo dell’ufficio ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.p.c., costituisce atto sostanzialmente amministrativo, soggetto a forma scritta e la revoca dell'autorizzazione, attraverso la quale il giudice riacquista la capacità di compiere gli ulteriori atti processuali, deve essere parimenti resa dal capo dell'ufficio in forma scritta, previa valutazione del venir meno delle gravi ragioni di convenienza che erano alla base dell'autorizzazione revocata; ne consegue che la mancanza di tale atto di revoca determina un vizio di costituzione del giudice, che dà luogo a nullità della sentenza.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4768 del 14/02/2022 (Rv. 663875 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_078

 

Corte

Cassazione

4768

2022