Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Liquidazione compenso consulente tecnico del PM in procedimento penale - Suscettibilità ad essere posto a carico dello Stato in assenza di soggetti condannati - Giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Qualità di litisconsorte necessario in capo al Ministero della Giustizia - Sussistenza.
Nel giudizio penale le spese di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, ove non poste a carico dell'eventuale condannato in via definitiva, restano a carico dell'erario, con la conseguenza che nel procedimento di opposizione, ex artt. 84 e 170 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, il Ministero della Giustizia è litisconsorte necessario, trattandosi di soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4291 del 10/02/2022 (Rv. 663969 - 01)
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Cassazione
4291
2022