Demansionamento professionale del lavoratore – Cass. n. 4410/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione - Demansionamento professionale del lavoratore - Domanda di ripristino delle mansioni - Successiva estinzione del rapporto di lavoro - Interesse ad agire - Persistenza - Fattispecie.
In tema di dequalificazione professionale, ove il lavoratore richieda l'accertamento della illegittimità della destinazione ad altre mansioni e del diritto alla conservazione di quelle in precedenza svolte, costituendo il suddetto accertamento la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio, l'interesse ad ottenere la pronunzia permane anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, incidendo quest'ultimo evento soltanto sull'eventuale domanda di condanna alla reintegrazione nelle mansioni svolte in precedenza ma non sul diritto all'accertamento che tale obbligo sussisteva fino alla cessazione del rapporto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - con riferimento a vicenda in cui era intervenuta, nel corso del giudizio di primo grado, la cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza della declaratoria giudiziale, emessa in altro procedimento, di legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore - ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del lavoratore medesimo, nonostante quest'ultimo, sin dal ricorso introduttivo, avesse fatto espressa riserva di proporre azione per il risarcimento del danno da demansionamento).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4410 del 10/02/2022 (Rv. 663873 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_2103