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Sospensione feriale dei termini processuali – Cass. n. 8722/2022

Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014 - Rilevanza ai fini del computo del termine ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.

 

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, - nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. - la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell'anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022 (Rv. 664503 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327

 

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Cassazione

8722

2022