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Morte di uno dei promissari acquirenti – Cass. n. 9008/2022

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - contratti in genere - contratto per persona da nominare - Contratto preliminare di compravendita - Obbligo ad acquistare per sé o per persona da nominare - Morte di uno dei promissari acquirenti - "Electio amici" compiuta dal superstite - Imputazione di quanto versato da entrambi, a titolo di caparra, a pagamento del prezzo - Azione di ripetizione esperita da uno degli eredi della "de cuius" nei confronti dei nominati - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro stipulante e degli altri eredi - Sussistenza - Ragioni.

 

Nel caso in cui, a seguito della stipulazione di un contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, l'"electio amici" sia stata compiuta da uno solo dei promissari acquirenti dopo la morte dell'altro, nella causa promossa da uno degli eredi del "de cuius", contro i terzi nominati, per la restituzione della caparra versata all'atto del preliminare (e imputata a prezzo della vendita), sono litisconsorti necessari gli altri coeredi del promissario acquirente defunto e l'altro stipulante, inerendo la "causa petendi" della domanda all'accertamento, da un lato, delle modalità di svolgimento, da parte di quest'ultimo, di un potere di rappresentanza degli eredi suddetti, e dall'altro della causa (gratuita od onerosa) del negozio sottostante all'atto di nomina degli acquirenti.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9008 del 21/03/2022 (Rv. 664578 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1401

 

Corte

Cassazione

9008

2022