Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento.
La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9013 del 21/03/2022 (Rv. 664555 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_331
Corte
Cassazione
9013
2022