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Decreto di liquidazione del relativo compenso – Cass. n. 8616/2022

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Decreto di liquidazione del relativo compenso - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

 

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8616 del 16/03/2022 (Rv. 664435 - 01)

 

Corte

Cassazione

8616

2022