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Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio – Cass. n. 10142/2022

Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Istanza di rimessione in termini - Onere della parte - Fattispecie.

 

In caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha corretto la motivazione della Corte di merito, la quale non aveva considerato che se l'attrice avesse di propria iniziativa ripreso il procedimento notificatorio, la citazione, volta all'integrazione del contraddittorio, sarebbe comunque risultata nulla per mancato rispetto del termine minimo prescritto).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10142 del 29/03/2022 (Rv. 664405 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_153

 

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Cassazione

10142

2022