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Conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto – Cass. n. 9978/2022

Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Domanda nuova - Disciplina ex art. 183 c.p.c. - Versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, modificata dal d.l. n. 432 del 1995, conv. dalla l. n. 534 del 1995 - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto - Proponibilità in udienza o nel primo termine di trenta giorni ex art. 183, comma 5, c.p.c..

 

Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995, e poi modificata ex d.l. n. 432 del 1995, convertito nella l. n. 534 del 1995, la domanda nuova dell'attore, ammissibile nei limiti in cui costituisca conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, può essere formulata oltre che nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 4, anche, ove richiesto, nel primo termine perentorio di trenta giorni fissato dal giudice ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9978 del 28/03/2022 (Rv. 664327 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_163

 

Corte

Cassazione

9978

2022