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Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Cass. n. 9727/2022

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Comunicazione di variazione del reddito entro il limite reddituale per l'ammissione - Omissione - Rilevanza ai fini della revoca del beneficio - Fondamento.

 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 112, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca del beneficio, a prescindere dalla circostanza che la variazione risulti non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9727 del 25/03/2022 (Rv. 664427 - 01)

 

Corte

Cassazione

9727

2022