Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante – Cass. n. 9470/2022
Procedimento civile - sospensione del processo – necessaria - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Conseguenze - Poteri del giudice della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ivi compresa la sospensione facoltativa - Fattispecie.
Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la ricorrenza di una ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. tra un giudizio di divisione ereditaria ed un giudizio pendente in Cassazione diretto ad escludere dalla divisione un bene mantenuto in comunione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022 (Rv. 664320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337