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Domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti dell'altro – Cass. n. 9441/2022

Procedimento civile - domanda giudiziale - riconvenzionale - Domanda riconvenzionale formulata da un convenuto nei confronti dell'altro - Modalità di proposizione - Istanza di differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. - Necessità - Esclusione.

 

Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9441 del 23/03/2022 (Rv. 664567 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269

 

Corte

Cassazione

9441

2022