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Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo – Cass. n. 11506/2022

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - in genere - Citazione in giudizio notificata al convenuto dopo la morte dell'attore in senso sostanziale - Nullità del giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Inapplicabilità - Fondamento.

 

La morte dell’attore in senso sostanziale, intervenuta prima della notificazione dell'atto di citazione, determina la nullità della "vocatio in ius", che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non potendo trovare applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, che, avendo come scopo quello di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività sottratte al suo controllo, presuppone comunque la valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022 (Rv. 664439 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_299

 

Corte

Cassazione

11506

2022