Responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria – Cass. n. 11319/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento - massimale "Mala gestio" dell'assicuratore - Differenze tra "mala gestio" nei confronti del danneggiato e "mala gestio" nei confronti dell'assicurato - Conseguenze - Differenze in ordine al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - Domanda di manleva dell'assicurato per importi eccedenti il massimale - Formulazione espressa - necessità.
La responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale; la responsabilità per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici "petitum" e "causa petendi", postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la "mala gestio", sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso "petitum" e "causa petendi".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 07/04/2022 (Rv. 664628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218