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Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario – Cass. n. 11212/2022

Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - Opposizione all'esecuzione per obblighi di fare e opposizione all'ingiunzione ex art. 614 c.p.c. - Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario - Sospensione per pregiudizialità logica - Esclusione - Illegittimità - Rimessione al capo dell'ufficio per la riunione - Necessità.

 

Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l'opposizione avente ad oggetto l'accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l'ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento "pregiudicato" rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11212 del 06/04/2022 (Rv. 664836 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_274

 

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Cassazione

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2022