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Patrocinio a spese dello Stato per vittime del terrorismo – Cass. n. 33481/2022

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - patrocinio statale - condizioni - Vittime del terrorismo - Patrocinio a spese dello Stato ex art. 10 della l. n. 206 del 2004 - Assistenza congiunta di più di un difensore - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

Il patrocinio a spese dello Stato ex art. 10 della l. n. 206 del 2004 è finalizzato ad assicurare alle vittime del terrorismo l'azione e la difesa in giudizio, a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale, sicché allo stesso non è applicabile l'art. 91 T.U. spese di giustizia (che esclude il beneficio se il richiedente è assistito da più di un difensore), il quale risponde alla diversa "ratio" di apprestare la tutela minima garantita in giudizio anche a chi non possa permetterselo. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui i due difensori della parte, in una causa volta all'ottenimento dei benefici di cui alla l. n. 206 del 2004, avevano chiesto la liquidazione di un'unica parcella).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33481 del 14/11/2022 (Rv. 666146 - 01)

 

Corte

Cassazione

33481

2022