Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - Morte della parte - Dichiarazione dell'avvocato all'interno della comparsa conclusionale - Interruzione del processo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il giudice di appello è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33203 del 10/11/2022 (Rv. 666139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303
Corte
Cassazione
33203
2022