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Decorso termine per la riassunzione del processo – Cass. n. 32845/2022

Procedimento civile - capacità processuale- riassunzione - Amministrazione di sostegno - Decorso termine per la riassunzione del processo - Dalla dichiarazione in udienza o dal provvedimento giurisdizionale che dichiara l'interruzione - Fondamento.

 

Il provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno non determina di per sé l'interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell'amministrazione e, anche qualora il difensore dell'amministratore dichiari in udienza l'evento, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell'interdizione e dell'inabilitazione. Ne consegue che ove il giudice dichiari con ordinanza l'interruzione del giudizio, il "dies a quo" per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., decorre, per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla data della dichiarazione in udienza dell'evento da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice di merito che, dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, l'effettiva capacità di agire residua dell'amministrato e la corrispondente capacità processuale ex art. 75 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32845 del 08/11/2022 (Rv. 666134 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Civ_art_0405

 

Corte

Cassazione

32845

2022