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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015

Nel giudizio di appello - Sospensione del giudizio e fissazione di termine per la riassunzione della querela di falso innanzi al giudice di primo grado - Omessa indicazione del giudice territorialmente competente - Riassunzione tempestiva innanzi a giudice successivamente dichiarato incompetente - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015

In caso di querela di falso proposta innanzi alla corte di appello, qualora il giudice sospenda il processo assegnando alle parti un termine per riassumere la causa innanzi al giudice di primo grado, senza però individuare quale sia quello territorialmente competente, la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi a tribunale successivamente ritenuto territorialmente incompetente, o che abbia declinato la propria competenza per territorio su concorde eccezione delle parti, è idonea a scongiurare l'estinzione del giudizio, assumendo rilievo solo che il ricorrente si sia attivato, entro il termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di falso.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18892 del 24/09/2015